Art. 12.
(Modifiche al codice penale).

      1. All'articolo 326 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

      «Se la rivelazione o la utilizzazione riguarda intercettazioni di comunicazioni

 

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o di conversazioni o il contenuto di queste, la pena è da uno a quattro anni di reclusione»;

          b) in fine è aggiunto il seguente comma:

      «Se il fatto di cui al terzo comma riguarda le ipotesi di cui al secondo comma, si applica la reclusione fino a due anni».

      2. All'articolo 684 del codice penale le parole: «o con l'ammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda da euro 250 a euro 750».