1. All'articolo 326 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Se la rivelazione o la utilizzazione riguarda intercettazioni di comunicazioni
b) in fine è aggiunto il seguente comma:
«Se il fatto di cui al terzo comma riguarda le ipotesi di cui al secondo comma, si applica la reclusione fino a due anni».
2. All'articolo 684 del codice penale le parole: «o con l'ammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda da euro 250 a euro 750».